lunedì 22 aprile 2013

Anche Galatina aveva la 'ruota degli esposti'




  L’abbandono dei neonati indesiderati era molto diffuso presso tutti i popoli antichi.  Nella Grecia di Solone e Licurgo non solo si considerava legale l’abbandono, ma si tollerava perfino l’infanticidio. Quest’ultimo era severamente  vietato presso gli Ebrei, per i quali era invece legale la vendita dei figli illegittimi. Nell’antica Roma veniva abbandonato dal 20 al 40 per cento dei neonati; a tal proposito basti considerare che ad ogni padre che non riconosceva il figlio come proprio, sollevandolo da terra (donde il termine “allevare”), era consentito portarlo presso “la columna lactaria”, esponendolo alla pietà dei passanti e più spesso alla sorte di morire di fame o essere raccolto dai mercanti di schiavi, i quali lo affidavano ad una donna perché lo allevasse, per poi venderlo quando era in grado di lavorare.
   Con l’avvento del Cristianesimo le condizioni degli esposti cominciarono a migliorare anche sul piano normativo. Infatti Costantino nel 315 stabilì che una parte degli introiti fiscali fosse utilzzata per soccorrere le famiglie indigenti, ed in particolare i bambini abbandonati, e nel 318 sancì la pena di morte per gl’infanticidi. Pena questa che Giustiniano nel VI secolo estese all’abbandono dei neonati. Nel 787 l’arciprete milanese Dateo istituì nella propria casa il primo brefotrofio per bambini abbandonati, stabilendo che gli stessi, oltre ad essere battezzati, fosserro affidati a  nutrici regolarmente stipendiate e, dopo l’allattamento, ricevessero vitto, vestiti, calzari ecc., insieme ad un’adeguata educazione con tutti i mezzi necessari.
   Secondo la tradizione risalirebbe al pontificato di Innocenzo III (1198 – 1216) l’introduzione della ruota degli esposti, che era un congegno girevole [detta a Roma rota proiecti = ruota del proietto (dal lat. proiectare = esporre)], situato in un’apertura praticata sulla parete esterna di un edificio, nel quale (congegno) un neonato poteva essere abbandonato senza che dall’interno dello stabile si potesse riconoscere la persona del deponente. Ma dal punto di vista storico è stato accertato che la ruota è comparsa per la prima volta nel 1188, presso l’Ospedale dei Canonici di Marsiglia, in Francia, donde andò poi diffondendosi in tutta l’Europa. In Italia nel 1866 gli esemplari in funzione erano ben 1.179. Pertanto il Governo dello Stato unitario, nell’intento di regolamentare sia il funzionamento delle stesse che per assicurare l’assistenza agli infanti illegittimi abbandonati o esposti, con la legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865 (n.2248) stabilì fra l’altro che le relative spese fossero ripartite tra Province e Comuni, salvo il contributo delle opere pie, ove esistenti. Tale ripartizione fu successivamente confermata col decreto 28 febbraio 1875, con la legge Comunale e Provinciale del 1915 e con quella del 3 marzo 1934.
   A Galatina la ruota degli esposti  era stata istituita molto prima dell’Unità d’Italia, infatti nella descrizione della Città, fatta dal giudice Tommaso Vanna nella sua opera “GALATINA”, edita a Napoli nel 1855, si legge testualmente: « Ruota dei proietti / Questa pia istituzione umanitaria vien diretta dalle Figlie della Carità: la ruota è stabilita al di sotto del locale Ospedale.»
   All’epoca il Nosocomio galatinese era stato sistemato fin dal 1844 nell’ex Convento dei Carmelitani, attiguo alla Chiesa della Madonna del Carmine, dove le Suore di S. Vincenzo, dette Figlie della Carità, erano state chiamate nel 1849 dalla Commissione Amministrativa degli Ospizi, istituzione comunale di assistenza, creata all’inizio del sec. XIX dai Re Napoleonidi, in contemporanea al provinciale Consiglio Generale degli Ospizi.       
    Nel Regno di Napoli il primo completo “Regolamento Ministeriale relativo al mantenimento de’ projetti delle Province” è datato 30 aprile 1811 e firmato da Giuseppe Zurlo (1757-1828), ministro ed ispiratore della politica riformatrice del Re Gioacchino Murat. In tale importante documento, che consta di 62 articoli e di 6 modelli allegati, si legge fra l’altro quanto segue.              « In ogni comune vi sarà una donna incaricata della ricezione de’ Projetti. … . Questa… porterà il nome di Pia-Ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato de’ Luoghi di pubblica beneficenza e ne godrà i medesimi vantaggi (ex art.5).   Parimente in ciscun comune vi sarà una Ruota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sarà situata nel luogo che si giudicherà più opportuno e più comodo, tanto per la sua posizione, quanto per l’abitazione interna che deve avervi la pia-ricevitrice…(ex art. 7).  La ruota sarà costruita in modo che possa liberamente girare e sarà ben condizionata per portare agiatamente il fanciullo nell’interno dell’abitazione. Starà aperta  giorno e notte (art. 8). Accanto alla ruota vi sarà il campanello col quale… annunziare l’arrivo del bambino (art.9).  La pia-ricevitrice dev’essere (in) permanenza nell’abitazione accanto alla ruota (art.11). Giunto un bambino alla ruota, la pia-ricevitrice, dopo averlo…raccolto e…fatto…poppare, lo porterà…presso l’Uffiziale…dello stato civile…per adempiersi a quanto è prescritto nel Codice Napoleone, riguardo all’atto di nascita degli Espositi. Lo porterà parimenti dal Parroco per fargli apprestare il battesimo… . Fraddintanto la Commissione amministrativa (degli ospizi)…sarà avvisata di essersi raccolto il bambino…e noterà quanto conviene nel libro de’ Projetti. Quindi ne spedirà rapporto al Sotto-Intendente, e questi farà altrettanto al Consiglio generale (degli ospizi) , ed all’Intendente (ex art.12).
   (Il) Consiglio generale esaminerà se il nuovo Projetto possa essere messo a  carico di qualche ospizio destinato a quest’opera, e darà le disposizioni occorrenti (ex art. 13).
   (La) Commissione anninistrativa…procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana e provveduta di buon latte (ex art. 14). Niuna donna sarà ammessa a quest’ufficio, se non avrà contestato di essere morto il suo figlio, o di averlo slattato, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non buone madri, le quali espongono fittiziamente i propri figli, ond’essere incaricate della nutrizione con una mercede (art. 15).  Il fanciullo sarà dato alla nutrice coperto…di pannilini e ravvolto nelle fasce. (In seguito) questi ed altri oggetti …per vestire i Projetti si forniranno ad intervalli…o l’importo ne sarà incluso nel pagamento della mercede mensuale (della nutrice) … (ex art. 18).  (In mancanza di nutrici locali) …il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra o di pecora o di asina o di vacca allungato con acqua…(ex art.19).  In questo mentre si cercherà una nutrice ne’ convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciullo (secondo le modalità di cui agli articoli precedenti) (ex art. 20).  Le nutrici latteranno i bambini per quell’intervallo che il temperamento e lo sviluppo de’ medesimi esigeranno. Dopo svezzati, continueranno a nutrirli sino agli anni sei compiti, allora quando ne prenderà cura il Governo (art.23),  Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nutrice di darne subito parte alla Commissione amministratriva,…,affinchè lo faccia immediatamente curare dal medico o dal chirurgo, a tenore del bisogno (art. 25).  Le Commissioni…provvederanno anche di buon’ora alla istruzione de’ Projetti, col farli andare alle scuole primarie. I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli come figli dello Stato (art. 29). Morendo qualche Projetto sia in mano alla nutrice, sia in mano di qualunque persona che lo mantenga, da esse se ne passerà immediatamente l’avviso alla Commissione…, la quale concorrerà con le medesime a far seguire l’atto corrispondente presso l’Uffiziale dello stato civile.…Della morte e delle circostanze che l’hanno accompagnata si farà rapporto al Sotto Intendente, e da questo al Consiglio generale, ed all’Intendente (ex art. 30).  Le Commissioni amministrative…useranno l’attenzione di visitare spesso le nutrici ed i bambini, per osservare se sieno ben trattati, se sieno puliti…e se godono buona salute essi nommeno che le nutrici istesse. … (ex art. 31).  I Parrochi…faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali ai Projetti, e cercheranno co’ sentimenti di umanità e di Religione ispirare alle loro nutrici l’amore, e la diligente assistenza per ben allevare questi bambini ad esse affidati. … (ex art. 32).           (Gli) Ecclesiastici ne’ soliti loro sermoni de’ giorni festivi e i predicatori quaresimali s’impegneranno ad imprimere negli animi de’ Fedeli l’importanza di un’opera si grata a Dio, quale è quella di favorire il mantenimento e il ben-essere dell’Infanzia abbandonata … (ex art.33) E’ raccomandato agli Arcivescovi (e) ai Vescovi…di darsi una benefica premura  a favore degli Esposti esistenti nelle loro rispettive Diocesi, di farseli (spesso) presentare… (ex art. 34). (Gli Ordinari diocesani) e le Commissioni amministrative (promuoveranno) il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del Regno di prendere de’ Projetti … per allevarli presso di se e far loro apprendere qualche arte o mestiere…(costune agevolato dal R.D. 27.12.1810). (ex art. 35). »   
  (N.B. Nel ‘regolamento’ gli articoli dal 36° al 61° riguardano argomenti amministrativi e contabili che si ritiene opportuno non riportare, date le limitate dimensioni di questo scritto.) 
   Nonostante che l’esistenza in Galatina della “ruota dei proietti” sia documentata, come già detto, nella prima metà dell’800, i più antichi documenti conservati nell’archivio storico comunale, relativi all’esposizione in essa di bambini abbandonati, risalgono soltanto agli anni 1921 e seguenti. Tuttavia la maggior parte degli stessi risultano redatti conformemente alle norme di cui al regolamento del 1811, come evidenziano due dei seguenti casi esemplari. 
  1°)  In un giorno del giugno 1921 si presentò al Sindaco Vito Vallone la ‘pia-ricevitrice’ dei proietti F. P., la quale dichiarò, sotto la santità del giuramento,  che verso le ore due della notte precedente aveva rinvenuto nella ‘ruota’ un bambino di sesso maschile della presumibile età di un giorno, avvolto in pannolini e fascia. La stessa dichiarò anche di non conoscere nè la madre del bambino, né il Comune di provenienza. Il Sindaco, assicuratosi dell’esistenza del bambino, dispose di farlo allevare, somministrandogli il Battesimo col nome di ‘G.’ e il cognome di ‘L.’. Poi nella stessa giornata lo affidò alla balia V.E. e al di lei marito L. P., con l’obbligo di nutrirlo ed educarlo cristinamente, senza più restituirlo alla ‘ruota’. Dal canto suo V.E., per dimostrare di essere esente da malattie e fornita di ottimo ed abbondante latte, aveva presentato il certificato del medico condotto insieme a quello del  Sindaco, che attestava il suo essere madre di un figlioletto vivente, nato nel luglio 1920.
   2°)  In un giorno del febbraio 1923 la ‘pia – ricevitrice’ F.P., presentatasi all’assessore Angelo Galluccio, dichiarava di aver rinvenuto nella ‘ruota’, alle due di notte, una bambina di circa due gioni, avvolta in stracci e fascia, presso la quale, insieme ad un cornetto, una crocetta ed una medaglia con impressa una foglia verde,  c’era un  foglietto in cui la madre, in data 7.2.1923, raccomandava il ‘suo angioletto’ all’amore di ipotetici benefattori, augurandosi che la stessa sarebbe cresciuta sana e virtuosa con il nome di A.P.. Con procedura analoga a quella di cui al caso 1°) questa proietta, dopo aver avuto attribuiti il nome ‘A.P.’  e il cognome ‘V’, fu affidata a D.P. G.C., maritata con D.G. P. e domiciliata nel Comune di Soleto, dal quale la stessa aveva ottenuto una ‘autorizzazione all’esercizio del baliatico’ in quanto all’ottavo mese di gravidanza aveva da poco partorito due feti morti. Purtroppo anche la piccola ‘A.P.’ morì nel Comune di Nardò nell’agosto 1923.
   3°) Il 20 marzo 1931, alle ore 10,30, la levatrice B. L. presentò una bambina all’avv. Felice Colona, ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina, dichiarando che la stessa era nata alle ore 2,00 in una casa di via Grotti da donna che non consentiva di essere nominata. Questa bambina, alla quale venne  dato il nome ‘M.’ e il cognome ‘V.’, fu  subito  inviata al Brefotrofio di Lecce per mezzo della stessa dichiarante. Ma detto Istituto, per assoluta mancanza di posti disponibili, non accolse la neonata, che il successivo 23 marzo fu affidata a P.G., moglie di M. L., la quale era esente da malattie  e, avendo un figlioletto vivente di un anno, era fornita di ottimo ed abbondante latte.    
   E’ evidente che il 3°) caso è stato trattato in modo diverso rispetto al 1°) ed al 2°), in quanto V. M. non era stata rinvenuta nella ‘ruota’, sebbene questa nel 1931 fosse ancora in funzione nella Città. Questa volta la procedura seguita è stata conforme non al regolamento del 1811, ma a quello  adottato in Italia per effetto R.D. 16.12.1923, n. 2900, col quale ebbe inizio una  progressiva chiusura di postazioni della ‘ruota’.    
   Per  sottolineare il valore umanitario della ‘ruota’si riporta qui di seguito qualche dato statistico.
   Nel 1923 a Galatina, che aveva 15145 abitanti, il Comune e la Provincia provvedevano al mantenimento di n. 44 proietti; undici anni dopo (1934) su 20.351 abitanti i proietti assistiti saranno n. 31. Nella vicina Galatone nello stesso 1923 si contavano anche n. 44 esposti, però su 9242 residenti, e nel 1934 addirittura n.36 su 10939 abitanti.     
   In Italia è oggi riconosciuto alle donne il diritto di partorire in anonimato e senza riconoscere i neonati. Tuttavia non mancano i casi di abbandono da parte di madri che, per ignoranza o per altri motivi (per es.: clandestinità dei genitori, disagiate condizioni economico-sociali ecc.), non possono o non vogliono affidarsi alle garanzie offerte dalla legge . Perciò è nata la necessità di ripristinare la “ruota degli esposti”,  naturalmente in forme moderne dal punto di vista tecnologico e sanitario.
Pietro Congedo